Articolo 933 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

Dispositivo

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (1).

Note

(1) Vedasi gli artt. 510 ss., oltre agli artt. 993 ss., del codice della navigazione.