Articolo 935 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Dispositivo

Note

(1) Se il titolare del fondo usa materiali non suoi con colpa commette un fatto illecito (2043); in deroga, però, all'art. 2043 c.c., il fatto è considerato tale esclusivamente se il proprietario del suolo ha agito concolpa grave.

(2) Il termine stabilito dalla presente disposizione ai fini della decadenza (art. 2964 del c.c.).