Articolo 939 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Unione e commistione

Dispositivo

Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite (1) o mescolate (2) in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno (3).

Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento (4), il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Note

(1) Unione significa materiale congiungimento fra due cose mobili che non perdono una loro individualità. Ne sono esempio una pietra preziosa inserita all'interno di una spilla o l'installazione di un motore in un relitto di auto.

(2) La commistione consiste nella mescolanza di più cose dalla quale deriva unares compositache impedisce il loro discerinimento. Ne è ipotesi lo svuotamento in un silos di sacchi di grano di proprietari differenti.

(3) Per il concetto di comunione vedasi artt.1100 ss. c.c..

(4) Se nessuna delle due cose può essere ritenuta principale o abbia un valore commerciale maggiore si applicano gli artt.817,818,819.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 19746/2024

La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19746 del 17 luglio 2024)

2Cass. civ. n. 2388/2023

La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2388 del 26 gennaio 2023)

3Cass. civ. n. 8479/2002

A norma dell'art. 939, secondo comma, c.c., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tate da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed è obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell'ipotesi che l'unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli è obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore rapportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8479 del 13 giugno 2002)