Articolo 939 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Unione e commistione

Dispositivo

Note

(1) Unione significa materiale congiungimento fra due cose mobili che non perdono una loro individualità. Ne sono esempio una pietra preziosa inserita all'interno di una spilla o l'installazione di un motore in un relitto di auto.

(2) La commistione consiste nella mescolanza di più cose dalla quale deriva unares compositache impedisce il loro discerinimento. Ne è ipotesi lo svuotamento in un silos di sacchi di grano di proprietari differenti.

(3) Per il concetto di comunione vedasi artt.1100 ss. c.c..

(4) Se nessuna delle due cose può essere ritenuta principale o abbia un valore commerciale maggiore si applicano gli artt.817,818,819.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 19746/2024

2Cass. civ. n. 2388/2023

3Cass. civ. n. 8479/2002