Articolo 945 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Isole e unioni di terra

Dispositivo

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (1).

[Se l'isola si è formata per avulsione [944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.] (2)

Note

(1) L'isola è uno spazio di terra circondato dall'acqua, originatosi in seguito all'emersione definitiva di una parte dell'alveo dalle acque di un fiume o di un torrente; le unioni di terra sono anch'esse isole, formatesi a seguito del deposito e dell'accumulo sull'alveo di detriti alluvionali.

(2) Commi abrogatiexart. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 565/2000

Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, di cui è prevista la demanialità dall'art. 945, primo comma, c.c. (i cui commi secondo e terzo sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 37), non appartengono al cosiddetto demanio necessario dello Stato, ai sensi dell'art. 822, primo comma, c.c., ma al demanio non necessario, o legale, secondo la previsione del secondo comma dello stesso articolo, a norma del quale fanno parte del demanio pubblico, ove appartenenti allo Stato, anche i vari beni ivi specificamente elencati ed inoltre «gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Ne consegue che l'entrata in vigore del suindicato art. 945 del codice civile del 1942, innovativo rispetto ali art. 458 del codice civile del 1865, che ammetteva la proprietà privata per le isole nate nei fiumi o torrenti non navigabili né atti al trasporto, non haipso iurefatto diventare demaniali le isole appartenenti a privati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 565 del 19 gennaio 2000)