Articolo 954 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione del diritto di superficie

Dispositivo

Note

(1) Tale comma lascia intendere che la costruzione è espressione del diritto di superficie e non corrisponde ad esso; il superficiario può, pertanto, nuovamente costruire sul suolo in forza del diritto di superficie che gli è stato concesso. Si reputa che il comma terzo si applichi ad ambo i casi di cui all'art. 952.

(2) La disposizione esamina soltanto il "diritto di fare la costruzione", dal momento che se essa già c'è, oppure è stata terminata, su quest'ultima si instaura un diritto di proprietà, non passibile di prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione da parte di terzi.

(3) Può aversi estinzione del diritto di superficie, inoltre, per accordo delle parti o tramite un atto o una circostanza che comporti il riunirsi in capo allo stesso soggetto del diritto del proprietario del suolo e di quello del superficiario (c.d. consolidazione), oppure col perimento del terreno (ne sono esempio l'alluvione, l'avulsione, etc.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25786/2020

2Cass. civ. n. 30246/2019

3Cass. civ. n. 2092/2018

4Cass. civ. n. 8084/2014