Articolo 957 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni inderogabili

Dispositivo

L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (1).

Il titolo [1158], [2810], [2812] non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli [958], secondo comma, [961], secondo comma, [962], [965], [968], [971] e [973] (2).

Note

(1) La regolamentazione dell'istituto in esame si evince soprattutto dal titolo e in funzione subordinata alla legge, la quale, però, detta una disciplina di natura inderogabile. Le disposizioni di nuova introduzione in materia di enfiteusi rustiche e urbane riguardano la determinazione del canone e l'affrancazione, di cui alla L. 1966, n. 607, alla L. 1970, n. 1138 nonché alla L. 1974, n. 270.

(2) Le disposizioni inderogabili concernono il canone (art. 961 del c.c.) e l'affrancazione del fondo (art. 971 del c.c.), gli ambiti, cioè, più rilevanti a parere del legislatore.L'istituto in esame risponde alla precisa scelta normativa di facilitare la concessione dei terreni coltivabili in enfiteusi, mirando da una parte a garantire, senza eccezioni,un aggiornamento periodico del canone, dall'altra a consentire all'enfiteuta di appropriarsi del terreno migliorato.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 30823/2023

Il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali.–Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30823 del 6 novembre 2023)

2Cass. civ. n. 15822/2022

Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15822 del 17 maggio 2022)

3Cass. civ. n. 3689/2018

Il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, sicché le domande di accertamento negativo e quelle di affrancazione dallo stesso non soggiacciono alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3689 del 15 febbraio 2018)

4Cass. civ. n. 9135/2012

Il regime giuridico del cosiddetto "livello" va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l'accertamento positivo o negativo dell'esistenza del "livello" esula dalla competenza "ratione materiae" della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 9135 del 6 giugno 2012)