Articolo 963 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento totale o parziale del fondo

Dispositivo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue (1) (2).

Se è perita una parte notevole del fondo (3) e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua [975].

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento [2964] ss.].

Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità (4) è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti [1891].

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse [834], l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

Note

(1) Si ha perimento totale del fondo qualora non si possa più esercitare il diritto di enfiteusi a causa del cessare della cosa stessa che ne costituisce oggetto.

(2) Se di un bene viene modificata la propensione insita in esso allo sfruttamento economico, è difficile parlare in termini di estinzione del relativo diritto, come accade nel caso in cui un fondo, già deputato a finalità agricole divenga urbano e possa, quindi, essere lavorato a scopo edificatorio, per esigenze ugualmente redditizie.

(3) In ipotesi di limitazione della misura del canone o di venir meno del rapporto a causa dell'anticipata rinuncia dell'enfiteuta si ha il perimento parziale del fondo.Per capire, invece, in quali casi esso concerna una "parte notevole del fondo", è necessario analizzare la sproporzione che a seguito del perimento medesimo, si riscontri tra misura del canone e valore della restante porzione.

(4) Si tratta della somma corrisposta in base al contratto di assicurazione, in occorrenza dell'evento dannoso che ha cagionato il perimento del fondo.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25428/2013

In caso di perimento parziale di un fondo, rustico o urbano, dovuto ad una calamità naturale, il rischio dell'evento lesivo ricade sul proprietario del bene, per cui l'enfiteuta, in difetto di un'espressa previsione normativa che lo imponga, non ha l'obbligo giuridico di ricostruire la parte andata distrutta. Ove, peraltro, l'enfiteuta abbia provveduto a proprie spese alla ricostruzione della parte perita, è applicabile in suo favore la disciplina dettata in tema di miglioramenti ed addizioni di cui all'art. 975 c.c., venendosi, altrimenti, a realizzare un ingiustificato arricchimento del proprietario in danno del medesimo enfiteuta.–L'estinzione dell'enfiteusi prevista dall'art. 963, primo comma, c.c., presuppone la totale distruzione materiale del fondo che ne è l'oggetto ("interitus rei") e la conseguente impossibilità di usarlo secondo la sua normale (od altra) destinazione. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di enfiteusi urbana, il diritto reale si estingue nel solo caso in cui, a seguito del perimento totale dell'edificio concesso, risulti impossibile ogni utilizzazione dello stesso e non anche quando, a causa del perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche utilizzazione della parte fisica residuata, anche se meno produttiva e redditizia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25428 del 12 novembre 2013)

2Cass. civ. n. 4320/1998

L'illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del «perimento del fondo» previsto dall'art. 963 c.c., con lesione del diritto sia del concedente che dell'enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4320 del 28 aprile 1998)

3Cass. civ. n. 4158/1986

Ai fini dell'estinzione del rapporto enfiteutico, l'acquisto del carattere edificatorio di un terreno in precedenza rustico non è equiparabile al perimento totale del fondo di cui all'art. 963, primo comma, c.c., che assume specifiche caratteristiche e determina l'impossibilità assoluta di qualsiasi utilizzazione agraria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4158 del 23 giugno 1986)

4Cass. civ. n. 4978/1977

L'art. 963 c.c., ove stabilisce, con riguardo all'espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l'indennità va ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall'enfiteuta, l'applicabilità di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell'incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell'enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4978 del 15 novembre 1977)