Articolo 963 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento totale o parziale del fondo

Dispositivo

Note

(1) Si ha perimento totale del fondo qualora non si possa più esercitare il diritto di enfiteusi a causa del cessare della cosa stessa che ne costituisce oggetto.

(2) Se di un bene viene modificata la propensione insita in esso allo sfruttamento economico, è difficile parlare in termini di estinzione del relativo diritto, come accade nel caso in cui un fondo, già deputato a finalità agricole divenga urbano e possa, quindi, essere lavorato a scopo edificatorio, per esigenze ugualmente redditizie.

(3) In ipotesi di limitazione della misura del canone o di venir meno del rapporto a causa dell'anticipata rinuncia dell'enfiteuta si ha il perimento parziale del fondo.Per capire, invece, in quali casi esso concerna una "parte notevole del fondo", è necessario analizzare la sproporzione che a seguito del perimento medesimo, si riscontri tra misura del canone e valore della restante porzione.

(4) Si tratta della somma corrisposta in base al contratto di assicurazione, in occorrenza dell'evento dannoso che ha cagionato il perimento del fondo.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25428/2013

2Cass. civ. n. 4320/1998

3Cass. civ. n. 4158/1986

4Cass. civ. n. 4978/1977