Articolo 968 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Subenfiteusi

Dispositivo

La subenfiteusi non è ammessa [957] comma 2] (1).

Note

(1) E' un caso diverso dall'alienazione (art. 965 del c.c.), che implica l'integrale trasferimento del diritto ad altra persona con estinzione del precedente.