Articolo 970 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

Dispositivo

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni [2934] (1).

Note

(1) Si tratta del non godimento del fondo, anche qualora sia stato versato il canone e siano stati pagati gli ulteriori altri pesi.Tale ipotesi difficilmente ricorre nella pratica, dal momento che il canone dovrebbe essere versato a diverso titolo oppure non dovrebbe essere proprio pagato. Quest'ultimo rappresenta, però, un caso di scuola: è difficile che il concedente lasci passare molto tempo senza chiedere la devoluzione (art. 972 del c.c.) per mancato versamento del canone, e attenda un ventennio per riottenere integralmente il suo dominio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6127/2023

In caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, un coenfiteuta non può far valere in proprio favore e a danno degli altri coenfiteuti la prescrizione estintiva per non uso ai sensi dell'art. 970 c.c., avendo questa lo scopo di riespandere il diritto del concedente da nuda proprietà a proprietà piena. Il coenfiteuta che deduca di aver manifestato un possesso corrispondente all'esercizio del diritto esclusivo di enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, può invece domandare che sia accertato in suo favore l'acquisto per usucapione dell'enfiteusi, che si sostituisce all'iniziale coenfiteusi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6127 del 1 marzo 2023)

2Cass. civ. n. 782/1989

In tema di enfiteusi, l'uso che impedisce la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 970 c.c. ricorre non solo se il fondo sia coltivato dall'enfiteuta, direttamente o tramite suoi dipendenti, ma anche in ipotesi di utilizzazione ad opera di terzi purché insediati nel fondo dall'enfiteuta o comunque da lui autorizzati alla coltivazione, mentre si ha non uso solo se via sia stato un abbandono totale del fondo o una radicale dismissione del suo godimento, da ravvisarsi anche quando il terzo che coltivi il fondo sia un occupante abusivo ed abbia agito senza o contro la volontà dell'utilista, il quale sia rimasto inerte di fronte all'illegittima occupazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 782 del 8 febbraio 1989)