Articolo 975 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Miglioramenti e addizioni

Dispositivo

Note

(1) La disposizione si applica a tutte le ipotesi di cessazione dell'enfiteusi, sempre che queste comportino il ripristino dell'integrale diritto di proprietà in capo al concedente.In tali caso non rilevano, dunque, l'espropriazione per pubblica utilità o l'affrancazione del fondo enfiteutico.

(2) La parola «giudizio» non si riferisce soltanto all'ipotesi di devoluzione (art. 972 del c.c.) ma a qualsiasi rapporto processuale in essere tra concedente ed enfiteuta.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12206/2022

2Cass. civ. n. 25428/2013

3Cass. civ. n. 3038/1995