Articolo 1004 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese a carico dell'usufruttuario

Dispositivo

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia (1), amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione [1015] (2).

Note

(1) Si tratta di prevenire ogni evento calamitoso ed altri possibili danni; di evitare ogni attività delittuosa; di far presente al proprietario la necessità di riparazioni straordinarie; di non tralasciare l'esercizio di servitù costituite a favore del fondo evitando la loro prescrizione per non-uso.

(2) Si effettuano riparazioni straordinarie ogni volta che siano necessari adempimenti circa l'uso o il godimento della cosa da parte dell'usufruttuario.L'effettuazione delle riparazioni ordinarie sarebbe compreso tra le modalità di esercizio del diritto di usufrutto e non tra le obbligazioni specificamente spettanti all'usufruttuario.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 22797/2019

Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22797 del 12 settembre 2019)

2Cass. civ. n. 14803/2017

Il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, l'onere di provare tale circostanza, trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14803 del 14 giugno 2017)

3Cass. civ. n. 9920/2017

In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9920 del 19 aprile 2017)

4Cass. civ. n. 22703/2015

Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttuario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22703 del 6 novembre 2015)

5Cass. civ. n. 16774/2013

Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16774 del 4 luglio 2013)

6Cass. civ. n. 2236/2012

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2236 del 16 febbraio 2012)

7Cass. civ. n. 4426/2009

L'usufruttuario ha l'obbligo di provvedere alle spese ed in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile, ma non anche a quelli relativi ad interventi di restauro, né è tenuto a comunicare al proprietario la necessità di tali interventi. Non è, pertanto, configurabile alcuna sua responsabilità per la mancata comunicazione della predetta necessità, né per aver omesso di provvedere direttamente alle riparazioni non eseguite dal proprietario, essendo prevista al riguardo dall'art. 1006 cod. civ soltanto una facoltà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4426 del 24 febbraio 2009)

8Cass. civ. n. 21774/2008

In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21774 del 28 agosto 2008)

9Cass. civ. n. 23291/2006

Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibileerga omnese quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt.1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che — in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un'obbligazionepropter remquindi tipica — la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poiché anche le spese dovute dall'usufruttuario si configurano come obbligazionipropter remnon è consentito all'assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali. Ne consegue che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23291 del 27 ottobre 2006)

10Cass. civ. n. 7886/1998

Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7886 del 11 agosto 1998)

11Cass. civ. n. 2986/1975

Le norme di cui agli artt. 1004 e 1008 c.c., che stabiliscono i criteri di ripartizione dei carichi di godimento e delle spese di custodia fra nudo proprietario ed usufruttuario, operano nei rapporti interni e, di regola, non sono opponibili al terzo creditore, salvo che diversamente risulti dal titolo del suo credito.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2986 del 6 agosto 1975)