Articolo 1007 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rovina parziale di edificio accessorio

Dispositivo

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto (1).

Note

(1) La disposizione in esame trova applicazione qualora l'immobile in gran parte danneggiato sia un presupposto necessario per il godimento del fondo (es.: casa colonica, stalla, silos - granaio o per foraggi etc.), dovendosi, altrimenti, fare riferimento all'art. 1018.