Articolo 1012 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù

Dispositivo

Note

(1) La denunzia dell'usufruttuario, per la sua finalità di consentire al proprietario l'esercizio del suo diritto, deve avvenire tempestivamente; essa può essere compiuta in qualsiasi forma, compresa quella verbale.

(2) Quando, invece, l'azioneconfessoriaonegatoria servitutisviene esercitata dal nudo proprietario o nei confronti di questi, non occorre nel relativo giudizio la partecipazione anche dell'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù, poiché la sentenza che venga eventualmente pronunciata non è idonea a porre in dubbio i diritti in costanza di usufrutto, e quindi non è a lui opponibile.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 20040/2019

2Cass. civ. n. 22348/2009

3Cass. civ. n. 3441/1974