Articolo 1012 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
Dispositivo
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia (1) e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [1586], [1777].
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [949], [1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (2).
Note
(1) La denunzia dell'usufruttuario, per la sua finalità di consentire al proprietario l'esercizio del suo diritto, deve avvenire tempestivamente; essa può essere compiuta in qualsiasi forma, compresa quella verbale.
(2) Quando, invece, l'azioneconfessoriaonegatoria servitutisviene esercitata dal nudo proprietario o nei confronti di questi, non occorre nel relativo giudizio la partecipazione anche dell'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù, poiché la sentenza che venga eventualmente pronunciata non è idonea a porre in dubbio i diritti in costanza di usufrutto, e quindi non è a lui opponibile.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 20040/2019
Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei, nuda proprietà e usufrutto, allorquando l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. L'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una "conditio" o "qualitas fundi" cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20040 del 24 luglio 2019)
2Cass. civ. n. 22348/2009
In tema di limitazioni legali della proprietà, l'azione per denunciare la violazione da parte del vicino della distanze nelle costruzioni ha natura di "negatoria servitutis", essendo diretta a far valere l'inesistenza di "iura in re" a carico della proprietà suscettibili di dar luogo ad una servitù, e pertanto al suo esercizio è legittimato, a norma dell'art. 1012, secondo comma, c.c., anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22348 del 21 ottobre 2009)
3Cass. civ. n. 3441/1974
L'azione promossa contro il proprietario per costruire sul fondo una servitù coattiva non comporta la presenza necessaria in giudizio dell'usufruttuario del fondo stesso, dal momento che nel giudizio non si controverte affatto dell'esistenza del suo diritto; e, se dall'esito della controversia dovesse scaturire una limitazione del diritto di godimento dell'usufruttuario, questa non sarebbe che un effetto riflesso dell'imposizione di un peso sullo stesso fondo e, quindi, della limitazione del diritto del proprietario, che egli, in quanto usufruttuario, è costretto a subire. Diversa, infatti, è l'ipotesi in cui sia l'usufruttuario ad agire innegatoria servitutis,poiché nel relativo giudizio il proprietario è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 1012 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3441 del 8 novembre 1974)