Articolo 1015 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Abusi dell'usufruttuario

Dispositivo

Note

(1) Ricorre la decadenza per disposizione del giudice solo in ipotesi di inefficace vendita dello stesso, suo deterioramento od omessa manutenzione ordinaria, qualora, a suo parere, i comportamenti elencati - peraltro in modo non tassativo - costituiscano abuso gravissimo.Da quanto sopra si evince che sono tali tutti i comportamenti dell'usufruttuario che possono essere ritenuti gravi a tal punto da compromettere il diritto del nudo proprietario, come quando la cosa sia danneggiata in modo inevitabile ed irreversibile, risultando il suo valore grandemente diminuito.

(2) L'intervento dei creditori è possibile anche qualora essi non abbiano un titolo esecutivo, un documento, cioè, con cui venga appurata l'esistenza o venga in essereil diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui si evinca un diritto di credito certo, liquido ed esigibile e tale per cui, se essi risarciscono il danno ed offrono idonea garanzia, si possa evitare l'estinzione dell'usufrutto.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 7031/2022

2Cass. civ. n. 14803/2017

3Cass. civ. n. 7886/1998

4Cass. civ. n. 1571/1995

5Cass. civ. n. 699/1976