Articolo 1018 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento dell'edificio

Dispositivo

Note

(1) Il venir meno dell'immobile accessorio di un terreno oggetto del diritto di usufrutto può essere conseguenza del fatto dell'usufruttuario, il quale, in questa ipotesi deve risarcire il danno e può subire le conseguenze legate alla decadenza, istituto che assumerebbe rilevanza a seguito dell'abuso dallo stesso compiuto (v. art. 1015).

(2) Se il proprietario ricostruisce la cosa venuta meno, l'usufrutto avente ad oggetto il fondo e i materiali è passibile di estinzione, e non può ricadere (nemmeno se in tal senso si è espressa la volontà delle parti) sul nuovo immobile. L'usufrutto, eventualmente concesso dal titolare sull'edificio ricostruito, deve, pertanto, venire in essere secondo la legge, senza poter essere in alcun modo ritenuto continuazione del precedente.