Articolo 1021 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Uso

Dispositivo

Chi ha il diritto d'uso di una cosa [540] può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (1) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [1023] (2).

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto (3).

Note

(1) Diversamente da quanto avviene in materia di usufrutto, i frutti spettanti all'usuario sono esclusivamente quelli deputati al consumo materiale e diretto; non possono, pertanto, essere annoverati in tale categoria i frutti civili ed il denaro dal momento che esso non è atto a soddisfare una necessità in modo diretto, dovendosi a tale scopo provvedere ad uno scambio con altri beni.

(2) Il diritto d'uso può fare capo anche ad una persona giuridica, perché la facoltà di utilizzare il bene non ha come naturale conseguenza la soddisfazione di necessità di carattere prettamente individuale, come quelle alimentari.L'ente che si serve di una cosa fruttifera non ha, tuttavia, il diritto di fare propri i frutti naturali, dal momento che allo stesso non fanno capo bisogni personali tali da dover essere soddisfatti con essi.

(3) L'uso può venire in essere per testamento (art. 587 del c.c.), per contratto (l'ipotesi più ricorrente è quella della donazione dell'uso o di una riserva dello stesso nella donazione di proprietà) o a seguito di usucapione (artt.1158 ss. c.c.), ma non può esserci possesso valido a questo fine se l'attività svolta non corrisponde all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, come accade nell'ipotesi (presa in esame dalla giurisprudenza) di utilizzo di mezzi pubblicitari su di un muro altrui finalizzato solo ad accrescere la vendita dei prodotti o la diffusione dei servizi di un complesso aziendale.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 19940/2022

Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione dei diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146, comma 2, c.c. (nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un 'titolo' astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la "traditio" del medesimo oggetto del possesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'accessione del possesso del diritto reale di uso dell'area di cortile antistante l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, può realizzarsi in favore del successore a titolo particolare nella proprietà dell'immobile, unendo il proprio possesso a quello della società costruttrice, relativo all'uso esclusivo della porzione di cortile riservato dal regolamento condominiale).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19940 del 21 giugno 2022)

2Cass. civ. n. 28972/2020

La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020)

3Cass. civ. n. 24301/2017

L'"uso esclusivo" su parti comuni dell'edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.. Tale diritto non è riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell'unità immobiliare cui accede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24301 del 16 ottobre 2017)

4Cass. civ. n. 23669/2016

Il diritto d'uso sulle aree a parcheggio, di cui all'art. 41 "sexies" della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23669 del 21 novembre 2016)

5Cass. civ. n. 17320/2015

Il titolare del diritto reale d'uso ha diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, sì da poter ricavare dal bene, nel suo concreto esercizio, ogni utilità ricavabile. Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'esistenza di qualunque diritto d'uso su una corte circostante un immobile oggetto di alienazione, senza però tener conto della natura rurale del fabbricato, della specifica distinta individuazione anche dei dati catastali di tale corte, nonché della facoltà di utilizzo attribuita al bene).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17320 del 31 agosto 2015)

6Cass. civ. n. 5034/2008

La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d'uso e il diritto personale di godimento è costituita dall'ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale — in relazione al conferimento di attrezzature sciistiche e di uso di terreni nell'ambito del patrimonio di una società in fase di costituzione — aveva ritenuto che tale conferimento avesse il carattere di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale di uso, in considerazione della stretta connessione tra l'uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti sciistici in questione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5034 del 26 febbraio 2008)

7Cass. civ. n. 7811/2006

Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l'usuario — non diversamente dall'usufruttuario — servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'art. 1021 c.c. al titolare — in forza di convenzione scritta — di un diritto di uso su un'area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta dall'usuario).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7811 del 4 aprile 2006)

8Cass. civ. n. 4599/2006

Ai sensi dell'art. 1020(recte:1021 - N.d.R.) c.c. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso,exart. 1024 c.c., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4599 del 2 marzo 2006)

9Cass. civ. n. 9593/1991

Con riguardo al godimento di una cappella gentilizia all'interno di una chiesa, la perpetuità del godimento medesimo, ove debba escludersi una situazione proprietaria, ovvero una situazione di «patronato ecclesiastico» in virtù di concessione canonica, non può essere riconosciuta sulla base di titolo costitutivo di un diritto d'uso, a norma degli artt. 1021 e ss. c.c., attesa la temporaneità di tale diritto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9593 del 14 settembre 1991)

10Cass. civ. n. 5456/1989

Qualora l'assemblea dei soci di una cooperativa edilizia, che abbia ottenuto dal comune la concessione del diritto di superficie su un lotto di terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio, abbia stabilito «l'assegnazione in uso» ad alcuni soci medesimi di determinate parti del terreno circostante i fabbricati, deve ritenersi (salvo che nonostante il tenore della citata espressione risulti in concreto che si sia voluto conferire un semplice diritto personale) che oggetto dell'assegnazione sia il diritto di uso di cui all'art. 1021 c.c., con la conseguenza che al riguardo è necessaria l'unanimità dei consensi dei soci, essendo il loro diritto sulle parti di area non direttamente interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei condomini sulle parti comuni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5456 del 9 dicembre 1989)