Articolo 1026 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Applicabilità delle norme sull'usufrutto

Dispositivo

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione (1).

Note

(1) Se il bene perisce non sono applicabili gli artt.1017 e1019(c.d. surrogazionereale avente ad oggetto l'indennità dovuta dal terzo o dall'assicuratore) e si verifica, dunque, l'estinzione del diritto. L'usuario potrà ricevere una somma di denaro pari al valore dell'uso, tenendo conto della sua presumibile durata ricavabile dalla capitalizzazione della quota di reddito che compete all'usuario. Il motivo di questa esclusione consiste nel fatto che l'ordinamento non contempla la possibilità che esista un diritto d'uso sui crediti.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 1436/2024

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è, si, di natura reale, ma si prescrive, agli effetti degli artt. 1026 e 1014 c.c., per il mancato esercizio dei poteri ad esso inerenti protrattosi per venti anni dall'acquisto dall'unità immobiliare, senza che abbia rilievo l'impedimento frapposto dal costruttore-venditore che non abbia consegnato il possesso del bene, né trattandosi di diritto indisponibile e perciò non soggetto alla prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1436 del 15 gennaio 2024)

2Cass. civ. n. 10065/2018

In tema di diritto di abitazione, il credito derivante dalle migliorie e dalle addizioni apportate è inesigibile prima della restituzione del bene al nudo proprietario, in quanto, in applicazione del principio del divieto di arricchimento ingiustificato, solo al momento della riconsegna è possibile verificare se sia residuata una differenza tra lo speso e il migliorato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10065 del 24 aprile 2018)

3Cass. civ. n. 9920/2017

In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9920 del 19 aprile 2017)

4Cass. civ. n. 6293/2016

L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6293 del 31 marzo 2016)

5Cass. civ. n. 17491/2012

Ai sensi dell'art. 1026 cod. civ., si applica al diritto d'uso, non essendovi ragione di incompatibilità, la disposizione relativa all'usufrutto di cui all'art. 979 cod. civ., secondo il quale la durata di questo non può eccedere la vita dell'usufruttuario.–Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.–In caso di morte dell'usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto d'uso dovuta alla sua intrasferibilità "mortis causa" è inapplicabile, in favore degli eredi che siano subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell'art. 1146 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17491 del 12 ottobre 2012)

6Cass. civ. n. 1214/2012

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1214 del 27 gennaio 2012)

7Cass. civ. n. 29763/2011

In tema di diritto di abitazione, cui si applicano gli artt. 985 c.c. e 986 c.c. per effetto del rinvio operato dall'art. 1026 c.c., il momento al quale occorre fare riferimento per la valutazione delle addizioni operate da chi ne è titolare è quello della consegna del bene al proprietario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29763 del 29 dicembre 2011)