Articolo 986 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Addizioni
Dispositivo
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa [981].
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna [975] 3, [1593]; [157].
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti [985] (1).
Note
(1) Nell'ipotesi di addizioni non facilmente separabili, l'acquisto del titolare si caratterizza per un doppio e simultaneo effetto, dovendosi escludere loius tollendidell'usufruttuario; viceversa, si ha l'acquisto del nudo proprietario esclusivamente alla fine dell'usufrutto e sino ad allora le addizioni sono di competenza dell'usufruttuario, il quale ha la possibilità di eliminarle solo quando viene meno il relativo diritto, a meno che il proprietario voglia mantenerle per sé.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 10065/2018
In tema di diritto di abitazione, il credito derivante dalle migliorie e dalle addizioni apportate è inesigibile prima della restituzione del bene al nudo proprietario, in quanto, in applicazione del principio del divieto di arricchimento ingiustificato, solo al momento della riconsegna è possibile verificare se sia residuata una differenza tra lo speso e il migliorato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10065 del 24 aprile 2018)