Articolo 994 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Perimento delle mandre o dei greggi
Dispositivo
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge [816] ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo (1). Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Note
(1) La sostituzione deve tener conto, se possibile, dell'iniziale distribuzione dei sessi e della qualità dei capi sterili o venuti meno per morte.