Articolo 996 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cose deteriorabili

Dispositivo

Note

(1) Secondo la disposizione in esame, l'usufruttuario non può vendere la cosa, e ciò in forza del principio delnemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet(nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso).