Articolo 999 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Locazioni concluse dall'usufruttuario
Dispositivo
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto (1), purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto [151] (2).
È fatta, comunque, salva una diversa volontà delle parti, tramite, ad esempio, una clausola che preveda la risoluzione del rapporto al momento del venir meno dell'usufrutto.
Note
(1) Rispetto a quanto si evince dalla disposizione in esame, possono aversi due diverse eccezioni alla regola: l'una risulta positivizzata al secondo comma; l'altra, di origine dottrinale, riguarda la consolidazione (v.1014), istituto per cui il proprietario, già usufruttuario, deve rispettare la locazione per il tempo relativamente al quale egli stesso si è accordato.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 28303/2020
In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28303 del 11 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 11602/2011
Nei caso di consolidazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, le locazioni da questi concluse non possono protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, ai sensi della norma di cui all'art. 999 c.c., la quale realizza un equo contemperamento tra il diritto del nudo proprietario e quello del conduttore, al quale è così assegnato un congruo termine per reperire altro immobile, e prevale sulla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11602 del 26 maggio 2011)
3Cass. civ. n. 15599/2005
In tema di locazioni concluse dall'usufruttuario l'adesione del nudo proprietario al contratto stipulato dal primo per una durata eccedente i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto vale a derogare al divieto posto al riguardo dall'art. 999 c.c., che ha valore dispositivo, in quanto volto a dirimere interessi privati. Infatti, la suddetta norma regola solo le interferenze tra il pieno godimento del proprietario successivamente alla cessazione dell'usufrutto ed il godimento del conduttore che derivi il suo diritto da contratto anteriormente stipulato con l'usufruttuario dando, per un verso, una preferenza al conduttore, che conserva il diritto anche nei confronti del proprietario, benché terzo rispetto al contratto di locazione, ma limitando, per altro verso, il vantaggio in tal modo attribuito al conduttore entro i cinque anni dalla data di cessazione dell'usufrutto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15599 del 26 luglio 2005)
4Cass. civ. n. 5421/2005
Ai fini di cui all'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario, non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, a quest'ultimo requisito è equiparata la conoscenza del contratto di locazione da parte del nudo proprietario. La prova di tale circostanza di fatto può essere data con ogni mezzo dalla parte interessata ed è desumibile dal comportamento processuale tenuto dal nudo proprietario, al quale la scrittura privata sia stata opposta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5421 del 11 marzo 2005)
5Cass. civ. n. 11561/2003
Non esiste nell'ordinamento positivo un'azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l'unico strumento previsto a tutela di quest'ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall'art. 999 c.c., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell'usufrutto. Né la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999, di un'azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall'usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11561 del 25 luglio 2003)
6Cass. civ. n. 1643/1999
Il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 c.c., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario, soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1643 del 25 febbraio 1999)