Articolo 1036 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Attraversamento dei fiumi o di strade

Dispositivo

Note

(1) L'immissione dell'acquedotto nella strada o nel corso d'acqua pubblica è possibile per il privato cittadino esclusivamente in ragione di un provvedimento amministrativo. Essa soggiace, pertanto, al potere discrezionale della P.A.