Articolo 1038 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indennità per l'imposizione della servitù

Dispositivo

Note

(1) L'obbligo di versare l'indennità deriva dalla sentenza che ha stabilito il venire in essere della servitù di acquedotto coattivo e, al contempo, rappresenta un onere al fine di esercitare la servitù medesima.

(2) Il titolare del fondo dominante, oltre a versare il valore dei terreni da occupare, deve pagare un'indennità atta a bilanciare il sacrificio che il proprietario del fondo servente viene a subire al momento della realizzazione dell'acquedotto.In essa non sono compresi i danni futuri, passibili di misurazione volta per volta.Se la costituzione della servitù riguarda un tempo fino ai nove anni (art. 1039 del c.c.), l'indennità spettante al proprietario del fondo dominante corrisponde alla metà di quanto previsto per quella ultranovennale o perpetua ed è accompagnata, dall'obbligo, una volta scaduto il termine, di restituire il suolo occupato e quello circostante nelle stesse condizioni in cui era precedentemente alla costituzione della servitù.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 16495/2019

2Cass. civ. n. 51/2001

3Cass. civ. n. 5421/1977