Articolo 1080 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presa d'acqua continua

Dispositivo

Note

(1) La servitù di presa d'acqua consiste nel diritto di intercettare l'acqua o derivarla dal fondo servente (in ciò si differenzia dalla servità di acquedotto coattivo,art. 1033 del c.c.) per trasferirne una determinata quantità in quello dominante.Va tenuta distinta dalla servitù di attingere acque, non essendo richiesta in quest'ultima ipotesi l'esistenza di interventi particolari.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2949/2016

2Cass. civ. n. 14654/2007

3Cass. civ. n. 1315/2003

4Cass. civ. n. 7475/1995