Articolo 1085 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Tempo d'esercizio della servitù

Dispositivo

Note

(1) Il periodo che va, cioè, dal 21 marzo (equinozio di primavera) al 23 settembre (equinozio di autunno).

(2) Il periodo che va dal 23 settembre al 21 marzo.

(3) Il giorno e la notte naturali si estendono dall'alba al tramonto e da questo al sorgere del sole.

(4) La disposizione si applica per analogia alle servitù in essere con riferimento ai giorni feriali (lavorativi).