Articolo 1092 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deficienza dell'acqua

Dispositivo

Note

(1) Vedasi l'art. 60 delle disp. att. c.c.(Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'articolo 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura).