Articolo 1097 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto agli avanzi d'acqua

Dispositivo

Note

(1) L'acqua è concessa ad altra persona per un utilizzo determinato, con obbligo di questi di restituire al concedente o ad altri quanto rimanga; l'acqua può essere riservata da un soggetto, che alieni un proprio fondo, ad uno diverso di sua proprietà, nel quale, per esempio, non vi sia una sorgente d'acqua, con l'obbligo di restituzione dell'acqua sovrabbondante al concedente (chi ha acquistato il fondo ove si trovi l'acqua) o ad altri. L'acqua posseduta per un unico specifico utilizzo, obbliga a rendere quanto sopravanzi al concedente o ad altri.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3242/1975