Articolo 1106 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Dispositivo

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento (1) per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore (2).

Note

(1) La norma fa riferimento al regolamento approvato a maggioranza.Si parla, invece, di regolamentocontrattualequando sia stato predisposto dall'unico proprietario, che abbia poi alienato singole quote di comunione, e sia stato espressamente accettato nei singoli atti d'acquisto degli acquirenti.

(2) L'amministratore della comunione è unmandatario.La sua posizione giuridica si ricava dalla sostanza della delega, atto con cui viene conferito l'incarico da parte dei comunisti; se i poteri dell'amministratore superano quelli di ordinaria amministrazione, la revoca può avvenire solo con un voto a maggioranza qualificata (art. 1108 del c.c.) da parte dei partecipanti alla comunione. In tema di revoca si ritengono applicabili gli artt.1723-1725 c.c..

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 4209/2014

L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4209 del 21 febbraio 2014)

2Cass. civ. n. 3705/2011

In tema di condominio negli edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011)

3Cass. civ. n. 13632/2010

In tema di comunione, il regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune non ha natura contrattuale, costituendo espressione delle attribuzioni dell'assemblea, e, come tale, seppure sia stato approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, può essere modificato dalla maggioranza dei comunisti; ha, invece, natura di contratto plurisoggettivo, che deve essere approvato e modificato con il consenso unanime dei comunisti, il regolamento che esorbiti dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all'assemblea, contenendo disposizioni che incidano sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscano obblighi o limitazioni a carico del medesimo o ancora determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13632 del 4 giugno 2010)

4Cass. civ. n. 2170/1995

L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente — per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati — la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 c.c., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2170 del 25 febbraio 1995)

5Cass. civ. n. 31/1977

Anche nella comunionepro indivisoè consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l'amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l'amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attività di amministrazione che, nell'interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31 del 5 gennaio 1977)

6Cass. civ. n. 1507/1974

In forza del secondo comma dell'art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma (e cioè calcolata secondo il valore delle quote) della medesima disposizione, la delegazione dell'amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1507 del 22 maggio 1974)