Articolo 1113 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Intervento nella divisione e opposizione

Dispositivo

Note

(1) Qualsiasi creditore è legittimato ad intervenire nella divisione, a prescindere dal fatto che sia privilegiato, anche quando il suo credito non sia ancora scaduto o sia sottoposto a condizione.

(2) Non è avente causa colui al quale sia stata alienata l'intero diritto del compartecipe: questi infatti diventa partecipe della comunione e ha un diritto proprio a chiederne la divisione.Quanto al cessionario di una quota ereditaria, è dubbio se sia da considerare un avente causa: chi dà soluzione positiva sostiene che il coerede deve comunque sempre partecipare alla divisione; chi propende per la soluzione negativa, ritiene che il cessionario diventi parte necessaria nella divisione anche se non acquista la qualifica di coerede.

(3) Va ricordato che nelle divisioni di immobili non si ritiene applicabile per l'avente causa da un partecipante l'art. 2644 del c.c.: se un comunista alienasse un immobile facente parte della comunione e poi il bene venisse assegnato ad altro condividente, quest'ultimo farà salvo il suo diritto a prescindere dalla priorità della sua trascrizione rispetto a quella del terzo acquirente.

(4) La norma richiede solo che i creditori siano chiamati, non che partecipino effettivamente.

(5) L'ultimo comma afferma che i motivi collegati a crediti venuti in essere precedentemente alla comunione, oppure alla collazione, prevalgono su quelli dei creditori e degli aventi causa dal comunista.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 3331/2024

2Cass. civ. n. 28955/2023

3Cass. civ. n. 6228/2023

4Cass. civ. n. 2787/2023

5Cass. civ. n. 30320/2022

6Cass. civ. n. 25097/2022

7Cass. civ. n. 2110/2021

8Cass. civ. n. 26692/2020

9Cass. civ. n. 15994/2020

10Cass. civ. n. 4428/2018

11Cass. civ. n. 78/2013

12Cass. civ. n. 19529/2012

13Cass. civ. n. 27412/2005

14Cass. civ. n. 7485/1991

15Cass. civ. n. 2889/1973