Articolo 1122 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Dispositivo
(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza (2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo [1136] (3).
Note
(1) Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
(2) I sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non devono violare laprivacydi coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta quindi di una soluzione residuale, da adottare solo laddove ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente.
(3) Le deliberazioni devono quindi essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7289/2024
Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).–In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il principio di necessità ed il principio di proporzionalità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024)