Articolo 1124 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.Le modifiche hanno riguardato:- aggiunta, accanto alle scale, degli ascensori, in accoglimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale;- la parola "ricostruite" è mutata con quella "sostituiti", non è chiaro con quale scopo;- il riferimento ai piani o alle porzioni di piano è mutato in "valore delle unità immobiliari".

(2) La logica è diversa per quanto riguarda l'illuminazione della scala: la spesa va ripartita secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1123 del c.c., in quanto tutti ne beneficiano, quantomeno per ragioni di sicurezza.

(3) In base al criterio assunto dalla norma, i proprietari degli appartamenti al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, e null'altro dovranno, in quanto l'altezza del loro piano è pari a zero.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 20888/2023

2Cass. civ. n. 18187/2021

3Cass. civ. n. 14697/2015

4Cass. civ. n. 432/2007

5Cass. civ. n. 3264/2005

6Cass. civ. n. 5975/2004

7Cass. civ. n. 3968/1997

8Cass. civ. n. 8657/1996

9Cass. civ. n. 1357/1996

10Cass. civ. n. 2018/1993

11Cass. civ. n. 5479/1991

12Cass. civ. n. 2328/1977