Articolo 1132 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Dispositivo

Note

(1) Tale atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ma viene parificata la spedizione con raccomanda a.r. e il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.

(2) In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti.

(3) E' un termine di decadenza (v. art. 2964).

(4) Le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte, dovute in conseguenza del risultato positivo della lite per il condominio, graveranno anche sul condomino dissenziente, in quanto anche egli gode dei vantaggi della vittoria.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 11891/2024

2Cass. civ. n. 23254/2021

3Cass. civ. n. 1629/2018

4Cass. civ. n. 7095/2017

5Cass. civ. n. 13885/2014

6Cass. civ. n. 11126/2006

7Cass. civ. n. 15360/2001

8Cass. civ. n. 2259/1998

9Cass. civ. n. 5163/1997

10Cass. civ. n. 2453/1994