Articolo 1142 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presunzione di possesso intermedio

Dispositivo

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 13156/2020

Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13156 del 30 giugno 2020)

2Cass. civ. n. 3517/2017

A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto provato il possesso ininterrotto, in tempo più remoto, per un decennio, aveva tuttavia rigettato la domanda di usucapione, senza pronunciarsi circa il possesso dell’originario attore al momento della domanda e nonostante avesse escluso quello del convenuto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3517 del 9 febbraio 2017)

3Cass. civ. n. 6371/2013

In tema di usucapione, non è idoneo a dare la prova del possesso esclusivo della cosa, né a far insorgere la presunzione di possesso intermedio, di cui all'art. 1142 c.c., l'atto di divisione di un bene comune, giacché esso, di per sé, non attribuisce all'assegnatario una situazione di fatto corrispondente al possesso esclusivo di quanto assegnato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6371 del 13 marzo 2013)

4Cass. civ. n. 13921/2002

In tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risultiex actisdalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte ed pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudicaultrapetitain violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13921 del 25 settembre 2002)

5Cass. civ. n. 4022/1978

Non esiste alcuna gerarchia tra le diverse prove di una situazione possessoria, sicché nessun addebito può muoversi al giudice di merito per aver affidato il proprio apprezzamento negativo del dedotto possesso alle risultanze di prove testimoniali eventualmente contrastanti con i dati desumibili da una rilevazione catastale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4022 del 2 ottobre 1978)

6Cass. civ. n. 1773/1975

La presunzione di possesso intermedio, posta dall'art. 1142 c.c. in favore del possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, èiuris tantume può essere pertanto vinta dalla dimostrazione che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1773 del 7 maggio 1975)