Articolo 1144 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti di tolleranza

Dispositivo

Note

(1) Il codice non regola in modo esauriente l'acquisto del possesso, ma si limita a brevi richiami contenuti in varie disposizioni.È possibile, tuttavia, sostenere che l'acquisto del possesso si verifica qualora venga in essere il potere di fatto sulla cosa (il c.d.corpusdel possesso) e nasca la volontà di possederla (il c.d.animus possidendi).Ciò suppone, allo scopo di dar vita ad un rapporto materiale con la cosa, la disponibilità della stessa, che può essere conseguenza del contributo del precedente possessore, per esempio tramite la consegna della cosa, oppure della materiale apprensione della cosa da parte del nuovo possessore.L'acquisto del possesso può, altresì, aversi tramite la successione o l'accessione nello stesso (v.1146).

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 13156/2025

2Cass. civ. n. 15653/2024

3Cass. civ. n. 3493/2024

4Cass. civ. n. 18028/2023

5Cass. civ. n. 17880/2019

6Cass. civ. n. 9275/2018

7Cass. civ. n. 9661/2006

8Cass. civ. n. 17876/2003

9Cass. civ. n. 16956/2002

10Cass. civ. n. 1384/1998

11Cass. civ. n. 12133/1997

12Cass. civ. n. 1015/1996

13Cass. civ. n. 3563/1991

14Cass. civ. n. 4631/1990

15Cass. civ. n. 4117/1990

16Cass. civ. n. 3487/1978

17Cass. civ. n. 1307/1975