Articolo 1144 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti di tolleranza

Dispositivo

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (1).

Note

(1) Il codice non regola in modo esauriente l'acquisto del possesso, ma si limita a brevi richiami contenuti in varie disposizioni.È possibile, tuttavia, sostenere che l'acquisto del possesso si verifica qualora venga in essere il potere di fatto sulla cosa (il c.d.corpusdel possesso) e nasca la volontà di possederla (il c.d.animus possidendi).Ciò suppone, allo scopo di dar vita ad un rapporto materiale con la cosa, la disponibilità della stessa, che può essere conseguenza del contributo del precedente possessore, per esempio tramite la consegna della cosa, oppure della materiale apprensione della cosa da parte del nuovo possessore.L'acquisto del possesso può, altresì, aversi tramite la successione o l'accessione nello stesso (v.1146).

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 13156/2025

In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e può essere proposta per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13156 del 18 maggio 2025)

2Cass. civ. n. 15653/2024

In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15653 del 5 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 3493/2024

La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula, comunque, la sussistenza di un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva; a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3493 del 7 febbraio 2024)

4Cass. civ. n. 18028/2023

In materia di usucapione, l'utilizzazione dell'immobile nella qualità di coniuge non comporta necessariamente l'esercizio del possesso ad usucapionem né, in assenza di prova in tal senso, è dato presumere che – intervenuti la separazione dei coniugi ed il loro divorzio - i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale in fase di separazione e divorzio siano tali da mutare la precedente detenzione in possesso. Al contrario, nel momento in cui l'assegnatario ha avuto la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18028 del 23 giugno 2023)

5Cass. civ. n. 17880/2019

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17880 del 3 luglio 2019)

6Cass. civ. n. 9275/2018

In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9275 del 16 aprile 2018)

7Cass. civ. n. 9661/2006

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprietà di una società per azioni di cui l'attore era uno dei due soci).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9661 del 27 aprile 2006)

8Cass. civ. n. 17876/2003

In materia di possesso, non è configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che — come tale — esclude una situazione possessoria a favore del terzo, allorché l'uso del bene da parte di quest'ultimo sia prolungato nel tempo o, avvenendo contro la volontà del proprietario, non possa fondarsi sull'altrui compiacenza. (La Corte, nel formulare il principio sopra riportato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che — accogliendo l'azione di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio esercitata per alcuni anni nonostante l'opposizione dei proprietari del fondo servente — avevano ritenuto l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile, dovendo escludersi che, per le modalità indicate l'uso del bene fosse avvenuto per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17876 del 24 novembre 2003)

9Cass. civ. n. 16956/2002

Gli atti di tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell'acquisto del possesso, ma non incidono su di un possesso già costituito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16956 del 29 novembre 2002)

10Cass. civ. n. 1384/1998

Il principio per cui, in materia di possesso, l'atteggiamento di tolleranza del proprietario del bene rispetto ad un determinato uso che un terzo ne faccia, esclude la configurabilità di una situazione possessoria in capo al terzo solo quando la condotta tollerante non sia prolungata nel tempo, non è applicabile allorché l'atteggiamento del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di un interesse ad opporsi al suddetto specifico uso. (Nella fattispecie i giudici del merito — con decisione confermata dalla S.C. — avevano ritenuto non costitutivo di una situazione possessoria in capo agli utilizzatori, il prolungato uso, quale parcheggio, di un'area di proprietà condominiale, per mera tolleranza dei titolari della stessa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1384 del 11 febbraio 1998)

11Cass. civ. n. 12133/1997

La mera conoscenza dell'altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio, la quale è caratterizzata dalla condiscendenza deldominusderivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità manifestata al destinatario in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12133 del 1 dicembre 1997)

12Cass. civ. n. 1015/1996

Gli atti di tolleranza traendo origine dall'altri condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1015 del 8 febbraio 1996)

13Cass. civ. n. 3563/1991

Dopo l'adozione ed esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, l'eventuale protrarsi del godimento del fondo da parte del privato deve ascriversi a mera tolleranza della P.A., e, pertanto, non può integrare possesso, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 3563 del 5 aprile 1991)

14Cass. civ. n. 4631/1990

Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano lapermissio,conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4631 del 22 maggio 1990)

15Cass. civ. n. 4117/1990

In tema di servitù di passaggio, la sporadicità dell'esercizio dell'uso relativo non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito. (Nella specie passaggio attraverso una chiostrina di proprietà esclusiva per accedere al tetto di proprietà condominiale al fine di procedere alla manutenzione dello stesso).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4117 del 14 maggio 1990)

16Cass. civ. n. 3487/1978

Allorquando il passaggio sul fondo altrui, in mancanza di un'opera stabile od anche soltanto di un sentiero, non venga esercitato sempre su un medesimo percorso, ma su percorsi diversi, a seconda dell'avvicendamento delle colture che il proprietario o il possessore (o detentore) del fondo sul quale il passaggio viene esercitato crede di operarvi, manca l'oggetto di una servitù e, quindi, il passaggio esercitato sul fondo altrui, lungi dall'esprimere in tal caso un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù, rimane circoscritto, se consentito, nella sfera dei fatti giuridicamente irrilevanti, rientrando nella previsione dell'art. 1144 c.c., secondo cui gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'esercizio del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3487 del 11 luglio 1978)

17Cass. civ. n. 1307/1975

Il passaggio esercitato sul fondo altrui, in base a concessione (espressa o tacita) fondata su condiscendenza dettata da rapporti di parentela, amicizia, buon vicinato, e non dovuta a mera inerzia del proprietario, è incompatibile, ancorché protrattosi per lungo tempo, con l'intenzione di attuare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale e, conseguentemente, non può servire all'acquisto del possesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1307 del 9 aprile 1975)