Articolo 1149 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Dispositivo
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'articolo [821] (1).
Note
(1) Non sono comprese le spese fatte al fine di migliorare la cosa.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 16700/2015
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16700 del 11 agosto 2015)