Articolo 1153 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti dell'acquisto del possesso

Dispositivo

Note

(1) La presente disposizione impone il materiale trasferimento della disponibilità della cosa e l'acquisto della stessa in buona fede, nella consapevolezza, cioè, che l'alienante sia il titolare del diritto di cui dispone.

(2) L'espressione «titolo idoneo al trasferimento della proprietà», si richiama un negozio che riguardi il trasferimento della proprietà di una cosa determinata oppure la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.Tale atto deve essere astrattamente idoneo a conseguire tali effetti; non può, infatti, esserlo in concreto, dato che il soggetto che opera il trasferimento non è proprietario del bene trasferito.Non è titolo idoneo al trasferimento della proprietà il negozio nullo o privo di effetti giuridici; il negozio annullabile costituisce, invece, titolo idoneo al trasferimento della proprietà, sino al momento in cui non viene annullato.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 28675/2024

2Cass. civ. n. 18327/2024

3Cass. civ. n. 4189/2024

4Cass. civ. n. 11032/2022

5Cass. civ. n. 5349/2022

6Cass. civ. n. 2612/2021

7Cass. civ. n. 6007/2019

8Cass. civ. n. 12860/2018

9Cass. civ. n. 1593/2017

10Cass. civ. n. 16435/2012

11Cass. civ. n. 30082/2011

12Cass. civ. n. 16235/2011

13Cass. civ. n. 15810/2002

14Cass. civ. n. 11719/2002

15Cass. civ. n. 7202/1995