Articolo 1156 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683]; c. nav. 146, 753].

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4189/2024

Se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non già l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - è in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietà mediante il possesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4189 del 15 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12860 del 23 maggio 2018)

3Cass. civ. n. 4328/1997

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del «possesso in buona fede vale titolo», quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4328 del 16 maggio 1997)

4Cass. civ. n. 294/1994

L'acquirente di un autoveicoloa non dominonon ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 294 del 13 gennaio 1994)