Articolo 1162 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo

Note

(1) Il comma 1 si riferisce all'usucapione speciale di beni mobili iscritti in pubblici registri.

(2) Il comma 2 riguarda l'usucapione ordinaria di beni mobili iscritti in pubblici registri.