Articolo 11 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Dispositivo

Note

(1) La norma sancisce che, se in un unico processo sia richiesto da più attori o contro più convenuti l'adempimento di un unica obbligazione ripartita per quote, il valore della causa è dato dal valore dell'intera obbligazione. Se, invece, la controversia riguarda solo alcune quote, il valore della causa è dato dal loro valore e non dall'intera obbligazione.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 11400/2024

2Cass. civ. n. 40832/2021

3Cass. civ. n. 6363/2010

4Cass. civ. n. 20338/2007

5Cass. civ. n. 6617/2004

6Cass. civ. n. 3435/2001

7Cass. civ. n. 9596/1993

8Cass. civ. n. 4524/1992

9Cass. civ. n. 2946/1980