Articolo 27 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Opposizione con cui si contestail diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata si può proporre opposizione al precetto conatto di citazionedavanti al giudice competente per materia, valore e territorio.Se l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione andrà proposta conricorsoal giudice dell'esecuzione stessa, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il temrmine perentorio per la notificazione del ricorso.

(2) Opposizione promossa da unterzoestraneo all'esecuzione, che vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, al fine di sottrarli all'esecuzione.

(3) Ai sensi dell'art. 480 del c.p.c., nel caso in cui la parte istante, nel notificare il precetto, abbia omesso di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione al precetto si propone innanzi al giudice del luogo nel quale è avvenuta la notifica.

(4) Si precisa che la competenza per valore e per materia viene individuata in ragione delle norme ordinarie (17).

(5) Se l'esecuzione non è ancora iniziata, il giudice competente a conoscere della opposizione al singolo atto esecutivo (617) si individua a norma dell'art. 480 terzo comma.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 11572/2025

2Cass. civ. n. 11571/2025

3Cass. civ. n. 29388/2024

4Cass. civ. n. 32064/2023

5Cass. civ. n. 13111/2019

6Cass. civ. n. 11816/2018

7Cass. civ. n. 10395/2016

8Cass. civ. n. 6945/2016

9Cass. civ. n. 19579/2015

10Cass. civ. n. 12540/2009

11Cass. civ. n. 6571/2005

12Cass. civ. n. 841/2005

13Cass. civ. n. 12976/2004

14Cass. civ. n. 186/1998

15Cass. civ. n. 2427/1996

16Cass. civ. n. 7086/1995

17Cass. civ. n. 6557/1994

18Cass. civ. n. 10083/1990