Articolo 29 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma ed effetti dell'accordo delle parti

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in commento analizza solamente l'accordo preventivo alla instaurazione del processo e derogatorio della competenza stessa: secondo l'orientamento dominante in dottrina, si tratta di un vero e proprio negozio giuridico ad effetti processuali. Il foro così individuato dalle parti mediante tale negozio opera soltanto nei loro confronti e non produce effetto alcuno rispetto ai soggetti terzi rimasti estranei all'accordo, in virtù della regola generale di cui all'art. 1372 del c.c..

(2) L'accordo deve riferirsi ad uno o piùaffari determinatie deve essere redatto nellaforma scrittaadvaliditatem.Nell'ipotesi in cui sia inserito nelle condizioni generali di contratto (1341 c.c.) predisposte da uno dei contraenti o sia contenuto in moduli o formulari (tipiche sono le polizze di assicurazione (1342 c.c.), la clausola che lo prevede deve essere specificamente approvata per iscritto a pena di nullità.

(3) Si precisa che il foro convenzionalmente scelto dalle parti può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Infatti, se manca una volontà espressa, l'accordo produrrà unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 33200/2024

2Cass. civ. n. 18170/2024

3Cass. civ. n. 20713/2023

4Cass. civ. n. 33309/2019

5Cass. civ. n. 16439/2019

6Cass. civ. n. 19714/2018

7Cass. civ. n. 16006/2011

8Cass. civ. n. 24869/2010

9Cass. civ. n. 9314/2008

10Cass. civ. n. 5030/2000

11Cass. civ. n. 11616/1998

12Cass. civ. n. 7896/1994

13Cass. civ. n. 159/1990