Articolo 50 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in esame, unitamente agli artt.50 bis, 50 ter e50 quater, fa parte della nuova Sezione VI bis - Della composizione del tribunale - inseritaexart. 56, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la soppressione dei numeri 5) e 6) del presente comma.

(3) Tale inciso si riferisce alle cause in materia di responsabilità civile dei magistrati.

(4) Con l.n. 244/2007 è stato aggiunto il n.7 bis del primo comma, in forza del quale il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause di cui all'art. 140 bis del Codice del Consumo. Tale articolo disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e degli utenti.

(5) Il secondo comma dell'art. 50 bis attribuisce al collegio il potere decisionale in ordine ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt.737 e ss., tuttavia con l'espressa salvezza di una diversa previsione normativa. Pertanto, in seguito all'abolizione della figura del Pretore, i procedimenti in precedenza decisi da questo nelle forme camerali, ed oggi passati al tribunale, vengono attualmente decisi da quest'ultimo quale giudice monocratico.

(6) Il n. 7-bis) del comma 1 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 27560/2024

2Cass. civ. n. 23533/2024

3Cass. civ. n. 11716/2018

4Cass. civ. n. 24684/2013

5Cass. civ. n. 28867/2011

6Cass. civ. n. 9615/2010

7Cass. civ. n. 4245/2010

8Cass. civ. n. 19892/2005