Articolo 50 bis Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Dispositivo
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli [737] e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto (5).
Note
(1) L'articolo in esame, unitamente agli artt.50 bis, 50 ter e50 quater, fa parte della nuova Sezione VI bis - Della composizione del tribunale - inseritaexart. 56, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la soppressione dei numeri 5) e 6) del presente comma.
(3) Tale inciso si riferisce alle cause in materia di responsabilità civile dei magistrati.
(4) Con l.n. 244/2007 è stato aggiunto il n.7 bis del primo comma, in forza del quale il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause di cui all'art. 140 bis del Codice del Consumo. Tale articolo disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e degli utenti.
(5) Il secondo comma dell'art. 50 bis attribuisce al collegio il potere decisionale in ordine ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt.737 e ss., tuttavia con l'espressa salvezza di una diversa previsione normativa. Pertanto, in seguito all'abolizione della figura del Pretore, i procedimenti in precedenza decisi da questo nelle forme camerali, ed oggi passati al tribunale, vengono attualmente decisi da quest'ultimo quale giudice monocratico.
(6) Il n. 7-bis) del comma 1 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31".
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 27560/2024
La segnalazione di insolvenza effettuata dal giudice relatore, anche in un procedimento prefallimentare conclusosi per desistenza del creditore istante, all'esito del quale il Tribunale abbia emesso un provvedimento di archiviazione, legittima l'iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. Fall., non generando alcun difetto di terzietà né violazioni procedurali, in quanto attività non inclusa nelle materie di cui all'art. 50-bis c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27560 del 24 ottobre 2024)
2Cass. civ. n. 23533/2024
È inammissibile il regolamento di competenza per violazione dell'art. 50-bis c.p.c., in quanto norma che disciplina la composizione del Tribunale (monocratica o collegiale) e non attiene alla competenza, tecnicamente intesa, bensì alla ripartizione degli affari all'interno del Tribunale stesso.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23533 del 2 settembre 2024)
3Cass. civ. n. 11716/2018
E' inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/03/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11716 del 14 maggio 2018)
4Cass. civ. n. 24684/2013
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24684 del 4 novembre 2013)
5Cass. civ. n. 28867/2011
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale non sussiste, ai sensi dell'art.50-bis, primo comma, n.5, cod. proc civ., allorchè il tribunale, in composizione monocratica, abbia reso la pronuncia sull'azione - nella specie, del curatore fallimentare - volta alla dichiarazione di nullità del solo contratto d'acquisto delle azioni proprie, vietato dall'art. 2357 c.c., e non anche della delibera dell'assemblea o del consiglio di amministrazione che abbia autorizzato detto acquisto, la cui impugnazione è riservata al tribunale in composizione collegiale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28867 del 27 dicembre 2011)
6Cass. civ. n. 9615/2010
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno proposta da un socio di una società di persone nei confronti degli altri soci per comportamenti asseritamente illeciti di questi ultimi non rientra nella previsione di cui all'art. 50 bis, n. 5 c.p.c., e pertanto non dev'essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, atteso che in tale giudizio gli altri soci, anche quando costituiscono la maggioranza, non rappresentano la società, e le delibere assembleari, pur costituendo la fonte della controversia, non ne rappresentano l'oggetto specifico, nè di esse si chiede l'annullamento, ma si inseriscono nel quadro processuale solo in via incidentale per giustificare la responsabilità dei soci in quanto tale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9615 del 22 aprile 2010)
7Cass. civ. n. 4245/2010
A norma dell'art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della comunione è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelli per i quali è prevista riserva di collegialità; pertanto, ove il giudice istruttore provveda con ordinanza sulla vendita nonostante siano sorte contestazioni al riguardo, il relativo provvedimento è pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la forma di sentenza di cui al secondo comma dell'art. 788 c.p.c., ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso è l'appello, e non il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4245 del 22 febbraio 2010)
8Cass. civ. n. 19892/2005
L'elencazione delle controversie per le quali è stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale, quale contenuta sia nell'art. 48, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato dall'art. 88 della legge n. 353 del 1990, n. 353, in vigore sino al 1 giugno 1999, sia nell'art. 50-bis, secondo comma, c.p.c., introdotto dal D.L.vo n. 51 del 1998, ha carattere tassativo e, conseguentemente, nel giudizio relativo all'azione revocatoria fallimentare ex art. 64 L. fall. il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto detto giudizio non è menzionato tra quelli che dette norme riservano al tribunale in composizione collegiale, poichè esso non rientra tra i giudizi di «revocazione» menzionati da dette norme, che riguardano esclusivamente le cause aventi ad oggetto l'azione revocatoria del credito ammesso al passivo per effetto di dolo o di errore essenziale (art. 102 L.fall.), che, insieme con le cause di opposizione ed impugnazione e con quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti compongono il quadro delle controversie riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, che devono essere mantenute distinte dalle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori concorsuali (artt. 44, 64 e 66 L.fall.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19892 del 13 ottobre 2005)