Articolo 57 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Attività del cancelliere

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame attribuisce al cancelliere funzioni giurisdizionali di documentazione. Inoltre, il cancelliere, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale e, pertanto, gli atti da compiuti o formati con il suo concorso, sono atti pubblici che hanno pubblica fede, fino a querela di falso e documentanti le attività dei partecipanti al processo.

(2) Uno degli atti certificativi più rilevanti del cancelliere è il processo verbale (si cfr.126) di dichiarazioni, attività e fatti che si verificano nel corso del processo.Inoltre, il cancelliere è tenuto a vigilare sull'esplicazione dei poteri di consultazione di atti e documenti inseriti dalle parti nei rispettivi fascicoli; a curare le comunicazioni alle parti, tra cui spicca quella dell'avvenuto deposito della sentenza; a certificare l'avvenuto deposito delle sentenze in calce alle stesse (si cfr. disp. att. 119).

(3) La mancata assistenza del cancelliere nella redazione del verbale d'udienza o l'omessa sottoscrizione del verbale stesso da parte del cancelliere non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto, in quanto la sua funzione ha natura meramente integrativa di quella del giudice. Pertanto, l'idoneità dell'atto allo scopo per cui è stato preordinato non viene menomata.Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui manchi la sottoscrizione del cancelliere nella sentenza.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 23119/2023

2Cass. civ. n. 21704/2011

3Cass. civ. n. 395/1999

4Cass. civ. n. 11617/1990

5Cass. civ. n. 3511/1979

6Cass. civ. n. 2219/1979