Articolo 59 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Attività dell'ufficiale giudiziario
Dispositivo
L'ufficiale giudiziario (1) assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] (2) e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce (3).
Note
(1) Si veda il d.P.R. 15-12-1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari, in cui l'ufficiale giudiziario è qualificato come organo ausiliario dell'ordine giudiziario.
(2) L'attività di notificazione rappresenta la funzione principale dell'ufficiale giudiziario (si veda la l. 20-11-1982, n. 890, Notificazione di atti).La notifica di un atto consiste nella consegna al destinatario di una copia conforme all'originale. La prova dell'avvenuta notifica consiste nella relata di notifica, munita di data e di sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce all'originale dell'atto da notificare e alla copia dell'atto. Si tratta di atto pubblico visto che l'ufficiale giudiziario riveste la carica di pubblico ufficiale, pertanto, fa fede fino a querela di falso.
(3) Di norma si è soliti distinguere le funzioni dell'ufficiale giudiziario in due diverse categorie. Nella prima categoria rientra l'attività di natura giurisdizionale, per cui l'ufficiale giudiziario ha competenza territorialmente esclusiva ed esecutiva degli ordini del giudice o fondata su titoli esecutivi, anche se solo stragiudiziali.Nella seconda, di natura amministrativa, rientrano l'attività documentale, di redazione di processo verbale delle proprie attività che fa piena prova fino a querela di falso, quella preparatoria, tra cui spicca l'attività di notificazione di citazioni, sentenze ed altri atti, e quella, ormai puramente formale, di assistenza all'udienza.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 14478/2024
L'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell'esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive, e rifiutare il compimento dell'atto di pignoramento in base ad un controllo del titolo esecutivo soltanto se il documento presentato per l'avvio dell'espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14478 del 23 maggio 2024)
2Cass. civ. n. 12516/1993
L'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici — che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco — né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari — spettante al cancelliere — gli attribuisce la particolare competenza — concorrente con quella analoga di quest'ultimo — a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12516 del 17 dicembre 1993)
3Cass. civ. n. 216/1976
L'assistenza dell'ufficiale giudiziario all'udienza attiene ad una attività materiale prevista per l'ordinato svolgimento dell'udienza; pertanto, l'assenza dell'ufficiale giudiziario non è motivo di nullità degli atti svolti all'udienza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 216 del 17 gennaio 1976)