Articolo 69 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Azione del pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi è espressione del principio della tipicità della azione civile da parte del pubblico ministero. Pertanto, non è possibile estendere in via analogica il potere di azione del p.m. oltre alle ipotesi previste dalla legge, trattandosi di un istituto fortemente eccentrico rispetto alla regola fondamentale dell'iniziativa di parte.

(2) Di norma, le ipotesi in cui è concesso al p.m. di esercitare l'azione civile sono tutte quelle ipotesi in cui è possibile ravvisare un interesse pubblico e sono previste sia dal codice civile che da leggi speciali. Sono assai numerose in materia matrimoniale (85 comma 2,102 comma 5,117,119,125 c.c.), societaria (2409 c.c.), di adozione, interdizione ed inabilitazione (313 c.c.), in materia fallimentare. Tali ipotesi sono sostanzialmente riconducibili a due grandi gruppi: quello in cui l'azione del p.m. tende ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (nomina del curatore dello scomparso,48 c.c.); quello in cui l'azione del p.m. si pone come il limite di ordine pubblico alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (opposizione al matrimonio,102 c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 4056/2023

2Cass. civ. n. 27936/2020

3Cass. civ. n. 17764/2012

4Cass. civ. n. 12236/2003

5Cass. civ. n. 1236/1975

6Cass. civ. n. 1314/1972