Articolo 72 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Poteri del pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Il p.m. agente, cioè che propone l'azione o che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri delle parti, contribuendo alla determinazione delthema decidendum. L'unico limite è quello della indisponibilità da parte sua del diritto contestato. Inoltre, dato che il p.m. è investito della superiore difesa dell'interesse pubblico, quale anche quello ad una piena difesa di tutte le parti coinvolte, si ritiene che possa svolgere la propria attività anche dopo la chiusura della trattazione, non estendendosi così a lui le preclusioni cui vanno incontro le parti. Egli ha facoltà di formulare domande in maniera autonoma da quella delle parti; proseguire il giudizio anche contro la loro volontà e proporre impugnazioni anche nel caso di inerzia delle parti.

(2) Nei casi in cui il p.m. sia privo del potere di agire può solamente produrre documenti, dedurre prove e rassegnare le conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Pertanto, non può formulare nuove richieste, ma concludere per l'accoglimento o il rigetto delle domande delle parti non potendo, inoltre, proporre impugnazioni non proposte dalle parti, salva l'eccezione di cui al 3° e 4° comma della norma in commento. Infine, si ritiene inoltre che, a differenza delle ipotesi di cui al primo comma, costui non abbia il potere di opporsi alla rinuncia agli atti fatta dalle parti.

(3) Ai sensi dell'art. 55 della l. 1-12-1970, n. 898 (Scioglimento di matrimonio): «La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del Codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci».

(4) Per il P.M. il termine per impugnare la sentenza decorre dall'attività di ufficio di comunicazione della sentenza e non da quella privata di notificazione del provvedimento da impugnare.E' discussa la facoltà del p.m. di impugnare la pronuncia che abbia accolto le sue conclusioni, in quanto vi è una sostanziale assimilazione della sua posizione con quella delle parti.

(5) L'art. 397 del c.p.c.indica i casi di proponibilità della revocazione della sentenza dal p.m., il cui intervento sarebbe stato obbligatorio in base all'art. 70 del c.p.c.: in tal caso egli è titolare di un potere di impugnativa proprio ed esclusivo.

(6) Questo articolo è stato così sostituito dalla l. 534/1950, contenente modificazioni al codice di procedura civile.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 15714/2019

2Cass. civ. n. 2486/2017

3Cass. civ. n. 13281/2006

4Cass. civ. n. 10273/1996

5Cass. civ. n. 7416/1995

6Cass. civ. n. 6856/1995

7Cass. civ. n. 8862/1993

8Cass. civ. n. 7995/1990

9Cass. civ. n. 6324/1990

10Cass. civ. n. 3078/1986

11Cass. civ. n. 2367/1985

12Cass. civ. n. 3149/1983

13Cass. civ. n. 654/1972

14Cass. civ. n. 605/1960