Articolo 104 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pluralità di domande contro la stessa parte

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi dispone che se più cause hanno in comune le parti, anche se non connesse per il titolo o per l'oggetto (art. 103), possono essere riunite nel medesimo processo. In tal caso si verifica l'ipotesi della connessione soggettiva con la conseguenza del cumulo oggettivo di azioni diverse proposte dalla stessa parte nei confronti della stessa controparte, sempre che il valore delle domande non ecceda la competenza del giudice adìto (art. 10). Tuttavia, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, tale riunione non è consentita poichè il giudice deve essere competente territorialmente per tutte le cause.

(2) Come previsto nel caso dell'art. 103, richiamato dall'ultimo comma della norma in esame, il giudice ha il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo oppure di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 29622/2024

2Cass. civ. n. 23531/2024

3Cass. civ. n. 8688/2024

4Cass. civ. n. 8255/2024

5Cass. civ. n. 22094/2023

6Cass. civ. n. 18166/2023

7Cass. civ. n. 20243/2021

8Cass. civ. n. 14143/2021

9Cass. civ. n. 4090/2017

10Cass. civ. n. 10305/2013

11Cass. civ. n. 25229/2006

12Cass. civ. n. 1213/2003

13Cass. civ. n. 11212/1996

14Cass. civ. n. 9659/1992

15Cass. civ. n. 6536/1987