Articolo 123 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Nomina del traduttore

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi si riferisce in via implicita alla possibilità di produrre nel processo documenti scritti in una lingua straniera, purchè naturalmente non si tratti di atti processuali in senso proprio, vigendo per questi l'obbligo di redazione in lingua italiana di cui all'articolo precedente.

(2) Qualora vengano prodotti documenti il lingua straniera il giudice può nominare con ordinanza un traduttore, il quale, alla pari dell'interprete, acquista la qualifica di organo ausiliario del giudice. Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza rispetto all'interprete in quanto il primo deve tradurre una dichiarazione scritta anziché orale, rendendo comprensibile al giudice il documento scritto in un'altra lingua.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 18467/2025

2Cass. civ. n. 17876/2025

3Cass. civ. n. 5200/2025

4Cass. civ. n. 17195/2024

5Cass. civ. n. 19900/2023

6Cass. civ. n. 12525/2015

7Cass. civ. n. 2217/1984

8Cass. civ. n. 3400/1973

9Cass. civ. n. 1991/1969