Articolo 142 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Dispositivo

Note

(1) Si può ricorrere a tale forma di notificazione quando sussistono determinati presupposti, ovvero è necessario che il destinatario non abbia nè la residenza, nè la dimora o il domicilio in Italia. Si richiede, inoltre, che il destinatario non abbia eletto domicilio in Italia e nè abbia nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77. Infine, deve essere noto l'indirizzo all'estero del destinatario, poiché in difetto di esso sarà applicabile l'art. 143.

(2) Questa comma è stato così sostituito dall'art. 8, l. 6-2-1981, n. 42.

(3) La forma di notifica descritta dalla norma in commento si applica solamente nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla notifica all'estero in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.p.r. n.200/1967. Sarà la parte a dover fornire la prova di non aver potuto eseguire la notifica all'estero nei modi suindicati. Mancando tale prova, la notifica è nulla, sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9, l. 6-2-1981, n. 42. Cfr. Convenzione de L'Aja 17-7-1905; Convenzione de L'Aja 1-3-1954; Convenzione de L'Aja 15-11-1965. La notifica che viene eseguita nei modi previsti dalle convenzioni internazionali, si ritiene avvenuta nel momento in cui l'atto viene consegnato al destinatario. Diversamente, se la notifica avviene a norma dell'articolo in questione, essa si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, III comma).

(5) Il presente comma ha sostituito gli originali commi uno e due in virtù dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio 2004. Il testo previgente recitava: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."

(6) Comma modificato dall'art. 174, D. Lgs. 30 giugno2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio2004.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 22106/2025

2Cass. civ. n. 19509/2025

3Cass. civ. n. 8696/2025

4Cass. civ. n. 22271/2024

5Cass. civ. n. 21340/2024

6Cass. civ. n. 16384/2024

7Cass. civ. n. 15772/2024

8Cass. civ. n. 13753/2023

9Cass. civ. n. 29716/2019

10Cass. civ. n. 22554/2018

11Cass. civ. n. 11140/2015

12Cass. civ. n. 21896/2013

13Cass. civ. n. 23290/2011

14Cass. civ. n. 3919/2011

15Cass. civ. n. 7307/2010

16Cass. civ. n. 27301/2005

17Cass. civ. n. 6196/1996