Articolo 144 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Si veda l'art. 11, r.d. 30-10-1933. n. 1611 (Avvocatura dello Stato).

(2) E' bene indicare che norma in commento trova applicazione solo nel caso in cui l'amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. Tale forma di notificazione si estende anche agli enti pubblici non statali che però siano abilitati per legge a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e che in concreto siano rappresentati dall'Avvocatura (cfr. art. 43, r.d. 1611/1933).

(3) La notifica di un qualunque atto processuale diretto ad un'ammnistrazione dello Stato deve farsi in persona del ministro in carica competente, in quanto rappresentante organico dell'ente, e la consegna deve avvenire a pena di nullità, presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha la propria sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è portata la causa o, in caso di ricorso per cassazione, presso l'avvocatura generale dello Stato a Roma.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 11489/2025

2Cass. civ. n. 3617/2024

3Cass. civ. n. 6300/2023

4Cass. civ. n. 15415/2017

5Cass. civ. n. 19128/2009

6Cass. civ. n. 2528/2009

7Cass. civ. n. 7405/2007

8Cass. civ. n. 10565/2000

9Cass. civ. n. 8471/1999

10Cass. civ. n. 4149/1995